Ordinanza n. 255 del 2015

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ORDINANZA N. 255

ANNO 2015

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-           Alessandro                  CRISCUOLO                                        Presidente

-           Giuseppe                     FRIGO                                                      Giudice

-           Paolo                           GROSSI                                                           ”

-           Giorgio                       LATTANZI                                                     ”

-           Aldo                           CAROSI                                                          ”

-           Marta                          CARTABIA                                                    ”

-           Mario Rosario             MORELLI                                                       ”

-           Giancarlo                    CORAGGIO                                                   ”

-           Giuliano                      AMATO                                                           ”

-           Silvana                        SCIARRA                                                       ”

-           Daria                           de PRETIS                                                       ”

-           Nicolò                         ZANON                                                           ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, notificati il 24 febbraio, il 24 febbraio-4 marzo e il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 4 e il 5 marzo 2014 e rispettivamente iscritti ai nn. 7, 11 e 14  del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; 

udito nell’udienza pubblica del 4 novembre 2015 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric. n. 7, n. 11 e n. 14 del 2014, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, la Provincia autonoma di Bolzano e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato, tra le altre disposizioni, l’art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, lettera h), secondo periodo (recte: lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014);

che in particolare la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 3, 5 e 120 della Costituzione, agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettera f), 12 e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta), ed in particolare degli articoli da 2 a 7;

che le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno proposto la citata impugnativa in riferimento agli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione agli artt. 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all’art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), nonché in riferimento ai principi dell’accordo, di ragionevolezza, di leale collaborazione e di delimitazione temporale;

che con riguardo a tutti i ricorsi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in quanto le censure mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o, comunque, non fondate;

che successivamente, a seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi;

che dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in seguito ad accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 21 luglio 2015 anche la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha rinunciato all’impugnativa.

Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto le medesime norme, censurate in riferimento a parametri in larga misura coincidenti, vanno riuniti;

che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa sede vi è stata per le due Province autonome di Trento e di Bolzano rinuncia da parte delle ricorrenti ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha chiesto un rinvio dell’udienza al fine di consentire la formalizzazione dell’accettazione della rinuncia al ricorso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

che il Collegio ha ritenuto di non concedere tale rinvio;

che, in relazione alla rinuncia della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, non ancora accettata dal Governo, deve rilevarsi come in base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 75 del 2015, n. 46 del 2015, n. 310 del 2011, n. 199 e n. 179 del 2010) la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa;

che nel caso di specie la rinuncia al ricorso fa seguito ad un accordo siglato con il Governo ed era espressamente prevista tra gli obblighi della Regione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara estinti i processi in relazione ai ricorsi promossi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2015.